1. Il cinema costituisce mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
2. L'opera cinematografica costituisce bene culturale, strumento di espressione e di comunicazione di poetica e di idee, di espressione del pensiero, nonché di crescita culturale e sociale.
3. La Repubblica riconosce l'importanza culturale ed economica delle attività cinematografiche, cinematografico, ne garantisce la libertà di espressione e promuove e sostiene, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, l'attività cinematografica in ogni momento della sua realizzazione, diffusione e fruizione.
4. Lo Stato, tenuto conto della peculiarità dell'industria cinematografica, ne riconosce il suo rilevante interesse generale e pertanto:
a) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;
b) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio nazionale la produzione cinematografica nazionale ed europea e, più in generale, audiovisiva;
c) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione cinematografica nazionale;
d) promuove la realizzazione di un circuito di sale cinematografiche destinato alla prioritaria circolazione di film e di documentari italiani ed europei nonché di produzioni indipendenti;
e) assicura la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;
f) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione professionale, nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore cinematografico;
g) favorisce le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura cinematografica, a partire dalla scuola pubblica, e sostiene le attività dell'associazionismo cinematografico.